
27 Mar Estinzione anticipata mutuo: devo pagare una penale?
L’estinzione di un mutuo, oggigiorno, suona un po’ come un’utopia. Infatti, è già tanto se riusciamo a pagare regolarmente la nostra famigerata rata.
Se, però, hai a disposizione una somma che ti permette di procedere all’estinzione anticipata del finanziamento, restituendo in tutto o in parte il capitale residuo, può veramente essere l’occasione per toglierti un peso finanziario e alzare l’asticella degli obiettivi raggiunti.
Estinzione di un mutuo
Puoi estinguere un mutuo in due modalità:
Parziale
Quando rimborsi una quota di capitale residuo alla banca, oltre al normale pagamento delle rate.
Si tratta di un’operazione, che determina una riduzione della durata e/o della rata mensile e prevede la rielaborazione del piano di ammortamento.
Totale
Quando chiudi definitivamente il contratto di mutuo, rimborsando l’intera quota residua, come da conteggio di estinzione fornito dalla banca a richiesta preventiva.
C’è una penale?
Per i mutui accesi dopo il 2 febbraio 2007, l’estinzione anticipata del mutuo casa conviene di più, perché non passibili di penali.
Per sapere quali penali comporta l’estinzione anticipata di un mutuo sottoscritto prima del febbraio 2007, non devi fare riferimento al contratto stipulato con l’ente finanziario, bensì all’Accordo tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori, datato 2 maggio 2007, dove sono fissate le indicazioni relative alla misura massima della penale prevista nei casi di estinzione anticipata, concordate, appunto, per non penalizzare eccessivamente i consumatori titolari di un finanziamento antecedente la data dell’accordo.
Come si calcola la penale per l’estinzione anticipata del mutuo?
La penale si calcola secondo i seguenti fattori:
- il tipo di tasso (fisso, variabile, misto);
- l’anno di accensione del mutuo;
- l’anzianità del finanziamento, cioè se ci si trova nella prima metà del piano di ammortamento o nella seconda.
Mutui a tasso variabile
Ai mutui a tasso variabile sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, si applica una penale massima dello 0,50%, ridotta allo 0,20%, se l’estinzione avviene al terzultimo anno del piano di ammortamento; non è dovuta, invece, alcuna penale, se invece avviene durante gli ultimi due anni.
Mutui a tasso fisso
Per i mutui a tasso fisso, occorre attuare un’ulteriore distinzione, a seconda se la sottoscrizione sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 2000.
Se il mutuo è precedente al 31 dicembre 2000 si applicano le seguenti penali:
- 0,50% di penale massima in caso di estinzione anticipata;
- 0,20% durante il terzultimo anno;
- 0,00% durante gli ultimi due anni.
Se il mutuo è posteriore a questa data le penali sono:
- 1,90% se l’estinzione avviene nella prima metà del periodo di ammortamento;
- 1,50% se l’estinzione avviene nella seconda metà del periodo di ammortamento;
- 0,20% se avviene durante il terzultimo anno del piano di rimborso;
- nessuna penale se avviene negli ultimi due anni di rimborso;
Mutui tasso misto
Per i mutui a tasso misto, la situazione è invece un più complessa.
Sono state, infatti, pensate soluzioni specifiche che prevedono delle stesse penali previste rispettivamente per i finanziamenti a tasso fisso e variabile, a seconda delle modalità di variazione del tasso stesso previste dal contratto.