
28 Lug Dichiarazione di successione: chi la deve presentare e come
Cosa comporta e quali scadenze occorre rispettare?
Sono tante le domande: le risposte sono chiare e concise.
Chi deve presentare la dichiarazione di successione
Siete obbligati a presentare la dichiarazione di successione se rientrate tra le seguenti categorie:
- i chiamati all’eredità – per legge o per testamento, anche se non avete ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiate già espressamente rinunciato – e i vostri rappresentanti legali (legatari);
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trust.
Se le persone che devono presentare dichiarazione sono più di una, è sufficiente presentare un documento unico.
Chi non deve presentare dichiarazione di successione
Se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, non serve presentare dichiarazione.
In caso di dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili , vige l’esonero dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria (Imu).
Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti che ricevono la dichiarazione di successione, la trasmissione della copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Come e quando va presentata
Dovete presentare la dichiarazione, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
Negli uffici dell’Agenzia delle Entrate, troverete un modulo (modello 4) da compilare e presentare all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.
Se la residenza non era in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se non avete idea di dove questa possa essere, presentate denuncia alla Direzione Provinciale II di
ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.
Nota positiva: non dovrete più presentare gli “estratti catastali” in quanto i dati necessari relativi agli immobili vengono rilevati dall’Agenzia stessa.
L’ufficio vi restituirà:
- una ricevuta di accettazione
- le copie necessarie per le volture catastali
- le copie necessarie da presentare all’autorità giudiziaria per il rilascio del certificato di eredità per l’intavolazione, se nella dichiarazione sono presenti immobili situati nelle zone in cui vige il sistema tavolare o dei libri fondiari.
Munitevi di contrassegni telematici – ex marche da bollo – per il rilascio di ulteriori copie conformi della dichiarazione presentata-
Le imposte da versare
Quando nell’attivo ereditario esiste un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione dovete autoliquidare le imposte: ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali, i tributi speciali catastali.
Il versamento dell’imposta di successione avviene tramite F23.
Potete pagare l’imposta di successione liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione presentata anche a rate, in questi termini, ma solo per importi superiori ai 1000 euro.
- almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante, in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Attenti perché il mancato pagamento della somma iniziale entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, e di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione.
L’importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con sanzioni e interessi.
L’iscrizione a ruolo non è comunque eseguita se vi avvalete del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro per tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche con riguardo al versamento in unica soluzione.
Fonte: Agenzia delle Entrate