
12 Ott Comunione e separazione dei beni
Potrebbe dare origine, come purtroppo spesso accade, anche a infinite liti che si sarebbero potute evitare se si fossero fatte scelte con cognizione del campo di applicazione di alcuni semplici principi giuridici.
Occorre tenere presente che il regime patrimoniale che si adotta nel matrimonio, può essere modificato anche nel corso della vita matrimoniale qualora si ravvisassero motivi di non più sussistenza delle condizioni originarie, o per tutelare parte del patrimonio che nel frattempo sia mutato.
Il regime patrimoniale (o regime patrimoniale secondario) è l’insieme delle norme che disciplinano i criteri in base ai quali le sostanze acquisite durante il matrimonio sono distribuite tra i coniugi.
In linea di principio, nel caso di comunione legale, i beni acquisiti anche da uno solo dei coniugi diventano comuni; nel caso di separazione dei beni, ciascuno è titolare soltanto di ciò che ha formalmente acquistato.
La scelta tra un regime e l’altro dipende da svariate considerazioni dei coniugi, anche di natura personale.
Non è possibile quindi stabilire se un regime patrimoniale sia migliore dell’altro trattandosi piuttosto di scegliere quello più idoneo alle esigenze del proprio nucleo familiare.
In ogni caso ricordiamo che se vige il regime della comunione legale, i beni acquistati anche da uno solo dei coniugi diventano comuni. Con alcune eccezioni.
In particolare risultano esclusi dalla comunione i beni:
- di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufrutto);
- acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
- di uso strettamente personale di ciascun coniuge, e i relativi accessori;
- che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda inclusa nella comunione;
- ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato e confermato dal coniuge all’atto dell’acquisto.
Fonte: Guida “Il matrimonio. Diritti e doveri in famiglia”- Consiglio Nazionale del Notariato